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Eco e SismaBonus cedibili nel "Consolidato Fiscale"

Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello 133/2021I ha chiarito che i crediti d’imposta originati dal sismabonus e dall’ecobonus, acquisiti da una società direttamente dai soggetti titolari della detrazione (ossia coloro che hanno sostenuto i relativi interventi), ovvero dai soggetti primi cessionari (vale a dire le imprese che hanno realizzato tali interventi, nei confronti dei quali la società è soggetto fornitore di beni o servizi) possono essere a loro volta ceduti nell’ambito del consolidato fiscale cui la società partecipa, affinché la consolidante possa utilizzarli in compensazione con l’Ires di gruppo. Prima dell’entrata in vigore dell’articolo 121 del decreto Rilancio, la cessione dei vari bonus fiscali in edilizia era soggetta a precise regole limitative, volte sostanzialmente a permettere (tranne casi particolari) che il trasferimento avvenisse solo nei confronti di soggetti più o meno direttamente coinvolti negli interventi: l’agenzia risponde ora positivamente, richiamando il precedente della risposta 191/2019 sui crediti d’imposta a favore delle imprese operanti nel settore cinematografico e così si evitano tutti i paletti posti dalle norme in tema di trasferimento dei bonus edilizi, operando le regole abitualmente vigenti nell’ambito del consolidato fiscale, regime che è «volto alla determinazione di una base imponibile unica ed alla liquidazione di un’imposta unitaria».

Risposta_133_02.03.2021
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