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Al traguardo in Gazzetta Ufficiale il decreto che riscrive in parte la stretta antifrodi

Le novità più rilevanti del decreto Anti Frodi, che va a correggere il decreto Sostegni ter pubblicato ieri 25 febbraio in Gazzetta ufficiale:


Riapertura delle cessioni, che arrivano fino a tre (due delle quali in ambiente controllato):


Ritornano le cessioni multiple, ma con molti più limiti rispetto al passato:

  • Una prima cessione sarà libera. Dopo la realizzazione dell’intervento e la maturazione della detrazione, allora, sarà possibile effettuare lo sconto in fattura con una successiva cessione o, in alternativa, una sola cessione diretta del credito a qualsiasi soggetto.

  • Le altre due cessioni, a valle del primo trasferimento, potranno avvenire solo in ambiente controllato. Quindi, il credito potrà essere trasferito altre due volte, ma solo a favore di banche e intermediari iscritti all’elenco dell’articolo 106 Tub, di società appartenenti a gruppi bancari o di assicurazioni.

Stop al trasferimento parziale di crediti, a partire dal 1° maggio: A partire dal prossimo primo maggio, una volta comunicata la prima opzione per la cessione, il credito non potrà essere spacchettato attraverso un trasferimento parziale.

Al credito, per identificarlo, sarà attribuito un codice identificativo univoco.


Possibilità di effettuare le compensazioni alla fine del sequestro : L’utilizzo dei crediti d’imposta, quando questi crediti siano oggetto di sequestro dell’Autorità giudiziaria, potrà avvenire una volta che siano cessati gli effetti del provvedimento, recuperando un periodo pari alla durata del sequestro, fermo restando il rispetto del limite annuale di utilizzo dei crediti medesimi. Sul punto l’agenzia delle Entrate dovrà chiarire se gli anni di compensazione persi potranno essere recuperati tutti insieme o se il conteggio dovrà ripartire da zero.



Pene molto severe, carcere compreso, per i tecnici che inseriscono nelle loro asseverazioni dati falsi o che omettono di riferire informazioni rilevanti sul cantiere.:

La nuova sanzione penale (con una multa da 50mila a 100mila euro e la reclusione da due a cinque anni), dal perimetro molto largo, a carico dei professionisti che attestino il falso nelle procedure legate alle diverse detrazioni, riprende il meccanismo dell’articolo 236-bis della legge fallimentare, dedicato alle false attestazioni od omissioni dei professionisti che asseverano la veridicità dei dati aziendali nei piani di concordato preventivo: sotto esame finiscono l’asseverazione dei requisiti tecnici per gli interventi di efficientamento, l’asseverazione di congruità delle spese e l’asseverazione dell’efficacia della messa in sicurezza antisismica. Le possibili sanzioni riguarderanno sia il 110% che le asseverazioni legate ai “bonus minori”. Il reato scatterà, anzitutto, nel caso in cui vengano esposte informazioni false, a partire da quelle contenute nell’attestazione di congruità delle spese. Vengono, poi, punite anche le omissioni di informazioni rilevanti «su requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione del progetto». L’omissione di questi elementi dovrà essere sempre dolosa, quindi volontaria. Possibile un aumento di pena se il fatto viene commesso per «conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri»


Necessaria la polizza assicurativa per asseverare tutti i bonus:

I professionisti tecnici che firmano asseverazioni e attestazioni, relative a tutti i bonus casa, dovranno avere sempre un’assicurazione specifica. E questa assicurazione dovrà avere un massimale pari agli importi dell’intervento oggetto di asseverazione, con un rapporto di uno a uno: il provvedimento allarga di fatto il meccanismo attualmente utilizzato per il superbonus (in versione eco) a tutti gli sconti fiscali, quando siano oggetto di cessione o sconto in fattura, prevedendo che il massimale delle polizze relative a queste asseverazioni dovrà avere un importo pari al valore dell’intervento oggetto di attestazione.


Quanto sopra significa anche che, ogni volta che si procede a cessione dei crediti per tutti i bonus minori, insieme all’attestazione e al visto servirà anche l’assicurazione del professionista. Restano fuori le ipotesi nelle quali le asseverazioni non siano previste: i lavori sotto i 10mila euro e quelli in edilizia libera.


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