A cavallo del 16 febbraio 2022 confermata la nullità dei contratti stipulati in violazione del divieto di cessioni plurime.
Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e l'entrata in vigore del DL Antifrodi Bis (13/2022), che ha modificato le regole precedentemente fissate dal DL Sostegni Ter (4/2022) sulla cessione del credito per i bonus edilizi, consentendo una riapertura a 3 cessioni (2 oltre la prima), quando il Sostegni Ter aveva invece permesso 1 sola cessione.
L'Agenzia delle Entrate ha risposto con una nuova FAQ
La domanda
“A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 (cd. decreto Frodi), quante e quali cessioni possono essere effettuate da parte di coloro che antecedentemente all’entrata in vigore del citato decreto (26 febbraio 2022) hanno già comunicato all’Agenzia l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito?”
La risposta del Fisco
In caso di prima cessione o sconto comunicati all'Agenzia entro il 16 febbraio 2022, il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque (jolly) e poi due volte a soggetti “qualificati” come banche intermediari finanziari, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
Questo è il 'sunto' della FAQ pubblicata sul sito dell’Agenzia sul divieto di cessione dei bonus introdotto dal DL 13/2022.
Il quesito, nel dettaglio, è così formulato:
“A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 (cd. decreto Frodi), quante e quali cessioni possono essere effettuate da parte di coloro che antecedentemente all’entrata in vigore del citato decreto (26 febbraio 2022) hanno già comunicato all’Agenzia l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito?”
L’Agenzia ricorda che in tema di Superbonus, bonus diversi e bonus anti-Covid, il decreto “Frodi” ha definitivamente sancito il divieto di cessione ulteriore alla prima (già previsto dal Sostegni-ter e poi abrogato dallo stesso decreto Frodi), dando la possibilità a partire dall’entrata in vigore della nuova disposizione a contrasto degli illeciti, cioè dal 26 febbraio 2022, di fare due ulteriori cessioni a favore di soggetti qualificati, precisamente banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia. Nessuna modifica invece è intervenuta sul comma 2 dell’articolo 28, Dl n. 4/2022 (sostegni-ter) che detta la disciplina transitoria per le comunicazioni effettuate entro il 16 febbraio 2022, e sul successivo comma 3, che prevede la nullità dei contratti stipulati in violazione delle nuove misure.
In definitiva, alla luce delle regole delineate, l’Agenzia fornisce il seguente quadro sulle opzioni esercitabili, che garantisce l’equità di trattamento tra contribuenti.
Prima cessione o sconto:
Prima cessione o sconto comunicati all'Agenzia entro il 16 febbraio 2022:
Il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque (jolly) e poi due volte a soggetti “qualificati”
Prima cessione comunicata all'Agenzia dal 17 febbraio 2022: il credito può essere ceduto due volte a soggetti “qualificati”
Sconto comunicato all'Agenzia dal 17 febbraio 2022: il credito può essere ceduto una volta a chiunque e poi due volte a soggetti “qualificati”
Cessioni successive alla prima:
Cessioni successive alla prima comunicate all'Agenzia entro il 16 febbraio 2022: il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque (jolly) e poi due volte a soggetti “qualificati”
Cessioni successive alla prima comunicate all'Agenzia entro il 16 febbraio 2022 e cessione jolly comunicata all’Agenzia dal 17 febbraio: il credito può essere ceduto due volte a soggetti “qualificati”
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